[1]Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

[2]1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa:

  • a)pregiudicare la sovranita' del Turkmenistan o di uno Stato membro a cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo;
  • b)pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
  • c)riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale, oppure;
  • d)violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

[3]2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~protocollo-art9 · fonte su Normattiva