[1]Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
[2]1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa:
- a)pregiudicare la sovranita' del Turkmenistan o di uno Stato membro a cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo;
- b)pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- c)riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale, oppure;
- d)violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
[3]2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.
Testo vigente dal 22 novembre 2003
