1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza i propri funzionari a deporre, in qualita' di testimoni o esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a infrazioni doganali perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente e a produrre prove delle stesse, necessarie per i detti procedimenti. Tali funzionari deporranno in relazione a fatti da loro constatati nell'esercizio delle proprie funzioni. La richiesta di comparizione deve precisare con chiarezza in quale causa e in che qualita' l'agente dovra' deporre. 2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

Testo vigente dal 21 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;323~accordo-art18 · fonte su Normattiva