1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri funzionari a deporre, in qualita' di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad una infrazione doganale perseguita nel territorio della Parte Contraente richiedente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i citati procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale qualita' il funzionario dovra' deporre. 2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente, che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;99~accordo-art17 · fonte su Normattiva