Art. 1 (Protocollo)
[1]ALLEGATO
[2]Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario concluso tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina il 13 ottobre 1947.
[3]L'Eccellentissimo signor Presidente della Repubblica italiana e l'Eccellentissimo signor Presidente della Repubblica Argentina, desiderosi di rendere piu' efficace l'Accordo commerciale e finanziario sottoscritto dalle due Repubbliche il 13 ottobre 1947, e con il proposito di stabilire le basi che assicurino le relazioni economiche tra ambedue i Paesi per un lungo periodo, hanno convenuto di sottoscrivere il presente Protocollo addizionale, che modifica le disposizioni del menzionato Accordo, e a tal fine hanno designato i loro Plenipotenziari e cioe': L'Eccellentissimo signor Presidente della Repubblica italiana, Sua Eccellenza il dott. Giustino Arpesani, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia nella Repubblica Argentina, e Sua Eccellenza il prof. Vittorio Ronchi. L'Eccellentissimo signor Presidente della Repubblica Argentina, LL. EE. i signori Ministri degli Affari esteri e del Culto, dott. Hipolito J. Paz; Presidente del Consiglio economico nazionale, dott. Ramon A. Cereijo; di Economia, dott. Roberto A. Ares; delle finanze, dott. Alfredo Gomez Morales ed Industria e Commercio, signor Costantino J. Barro. I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue: I. - Sostituire gli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 (escluso l'ultimo paragrafo), 14 (escluso l'ultimo paragrafo), 15 e 16 e dal 1$ al 30 compreso, dell'Accordo commerciale e finanziario tra la Repubblica Argentina e la Repubblica italiana sottoscritto il 13 ottobre 1947, con le seguenti clausole:
[4]Art. 1.
[5]Le Alte Parti Contraenti, interpretando lo spirito di cooperazione che anima i Governi dei due Paesi, dichiarano il proposito di rafforzare, con tutti i mezzi a loro disposizione, i vincoli economici che uniscono i rispettivi Paesi e di stimolare l'intercambio dei loro prodotti verso il piu' alto livello possibile, assicurando ad essi mercati permanenti secondo le rispettive necessita' nazionali.
Testo vigente dal 7 maggio 1956
