Art. 2 (Protocollo)
Il Governo della Repubblica Argentina facilitera' entro i limiti delle facolta' che normalmente esercita in tale materia, l'esportazione verso la Repubblica italiana delle merci argentine previste nella lista A, e, da parte sua, il Governo della Repubblica italiana concedera' tutte le facilitazioni necessarie per l'importazione di tali merci nella Repubblica italiana.
Testo vigente dal 7 maggio 1956
