[1]PROTOCOLLO ADDIZIONALE

[2]Il Governo della Repubblica Argentina, in conformita' con la sua politica agraria di ampio sviluppo delle attivita' agro-zootecniche, particolarmente concretata nel suo Piano Economico di recente sanzionato, e il Governo della Repubblica italiana, desideroso di facilitare l'emigrazione nella Repubblica Argentina di nuclei familiari rurali e di contribuire ad assicurare ai nuclei stessi un effettivo ed adeguato stabilimento; Dichiarano:

  • 1)che dal punto di vista sociale ed economico e' di speciale interesse per i due Paesi incrementare l'emigrazione verso la Repubblica Argentina di famiglie italiane autenticamente rurali;
  • 2)che l'esperienza dell'ultimo quinquennio consiglia che la suddetta emigrazione specializzata si svolga in stretta cooperazione tra i Governi di entrambi i Paesi in conformita' di piani adeguati;
  • 3)che le misure adottate recentemente dai due Governi rendono opportuno tradurre in pratica le raccomandazioni contenute nell'art. 16 dell'Accordo sull'emigrazione del 26 gennaio 1948 e nell'art. 9 del Protocollo addizionale dell'8 ottobre 1949 nel senso di "studiare le forme di azione diretta e indiretta con cui il Governo italiano, oltre all'apporto immigratorio, partecipera' tecnicamente e finanziariamente alla realizzazione del piano di colonizzazione che preparera' ed eseguira' il Governo Argentino, in relazione agli impegni che quest'ultimo si assume per il collocamento dei coloni italiani, sulla base di un programma di collaborazione reciproca";
  • 4)che la realizzazione dei piani predetti permettera' di consolidare sempre piu' i tradizionali vincoli di amicizia esistenti tra i due popoli. In concordanza con i principii sopra esposti e nell'intento di tradurli in pratica, i due Governi convengono sulle seguenti disposizioni:

[4]Il Governo Argentino allo scopo di promuovere lo stabilimento definitivo nella Repubblica Argentina di famiglie rurali italiane, con le risorse dei suoi Organi competenti e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legali in vigore fornira' i mezzi necessari per finanziare l'acquisto della terra e concedera' prestiti intesi a promuovere e sviluppare la produzione. Tale contributo non sara' in nessun caso inferiore a quello assegnato dal Governo italiano, in conformita' di quanto disposto nei successivi articoli 2 e 3.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~protocollo-art1 · fonte del testo