Art. 22 (Protocollo)
[1]Al fine di facilitare il finanziamento di importazioni nella Repubblica Argentina di prodotti italiani, l'Ufficio italiano dei Cambi potra' dare facolta' alle Banche italiane di aprire crediti documentari e, reciprocamente, il Banco Central de la Republica Argentina potra' permettere agli Istituti autorizzati argentini di aprire crediti documentari per finanziare le esportazioni argentine in Italia. Tali operazioni si svolgeranno d'accordo con la pratica bancaria ed il loro rimborso si effettuera' a tramite dei conti previsti nell'art. 11.
[2]II. - Ampliare l'art. 44 dell'Accordo sottoscritto il 13 ottobre 1947, con la seguente clausola: "Dopo il 31 dicembre 1951, il presente Accordo sara' prorogato annualmente per tacita riconduzione, a meno che una delle Alte Parti Contraenti non lo denunci tre mesi prima, della scadenza di ogni anno".
[3]III. - Il presente Protocollo sara' ratificato in conformita' della procedura costituzionale di ciascuna delle Alte Parti Contraenti e lo scambio delle rispettive ratifiche sara' effettuato nella citta' di Roma al piu' presto possibile. Senza pregiudizio della sua debita ratifica, e di quanto previsto nell'art. 7, il presente Protocollo entrera' in vigore, a titolo provvisorio, il giorno successivo a quello della sua firma e rimarra' in vigore fino al 31 dicembre 1951, salvo quanto esplicitamente stabilito nella sezione II. In fede di quanto sopra, si firmano due esemplari in lingua spagnola ed italiana, parimenti validi, in Buenos Aires addi' otto ottobre millenovecentoquarantanove. Per il Presidente della Repubblica Argentina HIPOLITO J. PAZ RAMON A. CEREIJO ROBERTO A. AERES A. GOMEZ MORALES JOSE COSTANTINO BARRO
[4]Per il Presidente della Repubblica italiana GIUSTINO ARPESANI VITTORIO RONCHI
[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[6]Il Ministro per gli affari esteri MARTINO
Testo vigente dal 7 maggio 1956
