Art. 14 (Protocollo)
Alla scadenza del presente Accordo i pagamenti originati dalla liquidazione degli impegni assunti prima della sua scadenza, saranno effettuati a tramite dei conti ai quali si riferisce l'art. 11 ed in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, le quali resteranno in vigore, a tal fine, durante un successivo periodo di sei mesi dopo la scadenza dell'Accordo. L'Ufficio italiano dei Cambi ed il "Banco Central de la Republica Argentina" definiranno di comune intesa la procedura da seguire per la liquidazione degli impegni originati dalle operazioni previste nel presente Accordo, che non fossero estinti entro i sei mesi successivi od aventi scadenza posteriormente al detto limite. Il saldo totale che al termine del citato periodo di sei mesi presentino i conti ai quali si riferisce l'art. 11, sara' regolato in merci concordate fra entrambi i Governi o di comune accordo, in dollari. U.S.A., in divise o in qualunque altra forma.
Testo vigente dal 7 maggio 1956
