Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949
Art. 17 (Protocollo)
Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo nel:
- a)vigilare che i trasferimenti di fondi fra l'Italia e l'Argentina e viceversa, effettuati in applicazione del presente Accordo, si riferiscano esclusivamente ad operazioni dirette fra entrambi i territori;
- b)autorizzare i pagamenti correnti fra l'Italia e l'Argentina in conformita' con le disposizioni vigenti in ciascun Paese in materia di cambi, al momento di effettuare i rispettivi trasferimenti;
- c)consultarsi al fine di controllare i trasferimenti di capitali in conformita' con i principi della loro politica rispettiva, specialmente per impedire quei trasferimenti che non rispondessero ad una utile finalita' economica;
- d)scambiare ogni informazione utile al fine di assicurare un miglior controllo nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo;
- e)mantenersi in contatto per esaminare congiuntamente tutte le questioni tecniche che si presentino nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo e per adottare, di comune accordo, tutte le misure che le circostanze rendessero necessarie.
Testo vigente dal 7 maggio 1956
