Art. 20 (Protocollo)
Le merci originarie di terzi Paesi, che non siano state oggetto di lavorazione in uno dei due Paesi e che una delle Alte Parti Contraenti acquisti nell'altra, non potranno essere regolate a tramite del conto generale o dei conti speciali istituiti dal presente Accordo, salvo che cio' non venga concordato in ciascun caso dalle autorita' competenti di entrambi i Paesi.
Testo vigente dal 7 maggio 1956
