1. Ai fini dei seguenti paragrafi, con il termine "tariffa" si intendono i prezzi da pagare per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali si applicano tali prezzi, ivi compresi i prezzi e le condizioni per le agenzie ed altri servizi ausiliari, escludendo pero' remunerazioni e condizioni per il trasporto della posta. 2. Le tariffe da applicarsi da parte delle compagnie aeree di una Parte Contraente per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente dovranno essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo nel debito conto tutti i fattori connessi, ivi inclusi il costo di esercizio, un ragionevole profitto e le tariffe di altre compagnie aeree. 3. Le tariffe cui si fa riferimento al paragrafo 2 del presente articolo dovranno, se possibile, essere concordate dalle compagnie aeree designate interessate di entrambe le Parti Contraenti, dopo consultazioni con le altre compagnie aeree che operano su tutta o parte della rotta, e tale accordo dovra', ogni qualvolta sara' possibile, essere raggiunto applicando le procedure dell'Associazione Internazionale per i Trasporti Aerei per l'elaborazione delle tariffe. 4. Le tariffe cosi' concordate dovranno essere sottoposte alla approvazione delle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi speciali, questo periodo potra' essere ridotto, subordinatamente al consenso di dette autorita'. 5. Tale consenso puo' essere dato espressamente. Se nessuna delle due autorita' aeronautiche avra' espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo, tali tariffe saranno considerate approvate. Qualora il periodo per la presentazione venga ridotto, come previsto al paragrafo 4) le Autorita' aeronautiche potranno convenire che il periodo entro cui qualsiasi disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30) giorni. 6. Se una tariffa non puo' essere concordata in conformita' con il paragrafo 3) del presente articolo, o se, nel corso del periodo applicabile in conformita' con il paragrafo 5) del presente articolo, una delle autorita' aeronautiche notifica all'altra autorita' aeronautica la sua disapprovazione di una tariffa convenuta in conformita' con le disposizioni del paragrafo 3) del presente articolo, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti dovranno, dopo consultazione con le Autorita' aeronautiche di qualsiasi altro Stato di cui considerino utile il parere, adoperarsi al fine di determinare la tariffa di comune accordo. 7. Se le Autorita' aeronautiche non possono convenire su alcuna tariffa presentata loro ai sensi del paragrafo 4) del presente articolo, o sulla determinazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo 6) del presente articolo, la disputa verra' risolta in conformita' con le disposizioni dell'articolo 13 del presente Accordo. 8. Una tariffa fissata in conformita' con le disposizioni del presente articolo restera' in vigore finche' non venga fissata una nuova tariffa, conformemente alle stesse disposizioni.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;951~art8 · fonte su Normattiva