Art. 8 (Protocollo)
I Governi Contraenti costituiranno con sede in Buenos Aires una Commissione mista consultiva che si riunira' regolarmente con il proposito di vigilare sulla applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo, al fine di raggiungere gli scopi in esso previsti. Essa potra' proporre ai Governi contraenti le misure dirette ad ottenere una maggiore intensificazione dell'intercambio tra i due Paesi.
Testo vigente dal 7 maggio 1956
