Ai fini dell'applicazione del presente Accordo nonche' della formulazione di ogni proposta destinata ad adeguarlo all'ulteriore sviluppo delle relazioni culturali dei due Paesi, sara' costituita una Commissione mista italo-argentina, composta di due sezioni, con sede rispettivamente a Roma e a Buenos Aires, e presieduta da un italiano e da un argentino. La Commissione si riunira' almeno una volta, l'anno e potra' essere assistita da esperti a titolo di consultori tecnici. Uno dei primi compiti della Commissione mista, sara' quello di studiare le questioni connesse con l'articolo 4 del presente Accordo in vista della, loro sollecita applicazione.

Testo vigente dal 30 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;317~art10 · fonte su Normattiva