[1]informazioni scambiate ai sensi di questo accordo non saranno usate e detrimento degli interessi delle Parti. Ciascuna Parte garantira' e documenti, progetti, disegni, specifiche tecniche ed altre informazioni classificate ricevute in base a questo Accordo un livello di segretezza non inferiore a quello assegnato dalla Parte che li ha resi disponibili e prendera' tutte le misure necessarie perche tale classifica venga mantenuta fin quando richiesto dall'originatore stesso. Le informazioni, i documenti e/o i materiali si intendono classificati se contengono informazioni classificate e qualsiasi comunicazione contenente informazioni classificate effettuata in qualsivoglia circostanza e con qualsiasi mezzo. Le classifiche di segretezza adottate dalle Parti sono:

[2]Per la Repubblica (in lingua inglese) Per la Repubblica Italiana dell'Uzbekistan SEGRETISSIMO TOP SECRET UTA MUKHIM SEGRETO SECRET UTA MAKHFIY RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL MAKHFIY RISERVATO RESTRICTED KHIZMAT DOIRASIDA FOIDALANISH UCHUN

[3]Le Parti si impegnano ad usare i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto dello scambio previsti da questo Accordo solo per gli scopi espressamente indicati dalle Parti e nei termini di questo Accordo. La cessione e terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali ed equipaggiamenti di difesa, siano essi classificati o non classificati, ricevuti nel quadro della cooperazione prevista da questo Accordo, e subordinata al consenso scritto del Governo che li ha resi disponibili, salvo accordi diversi tra le Parti. Se nel quadro di questo Accordo, dovesse aver luogo uno scambio di informazioni classificate fra ditte e/o enti diversi dalle Parti, verranno stipulati accordi separati tra le autorita' competenti delle due Parti. Durante le trattative verranno rispettate le misure di sicurezza citate in questo Accordo relativamente alle informazioni classificate scambiate.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;324~accordo-art5 · fonte su Normattiva