Parti si impegneranno nella promozione dell'importazione, esportazione e transito di armamenti e loro componenti, relativamente alle seguenti categorie: - aerei; - navi e unita' navali di superficie da combattimento; - armi, armamento pesante e relative munizioni; - equipaggiamenti sussidiari connessi. Queste attivita' si svolgeranno tramite operazioni tra Stato e Stato o tramite ditte accreditate dal rispettivi Governi. L'eventuale esportazione e Paesi terzi avverra' solo previo consenso del Paese che ha effettuato la fornitura. Ogni qualvolta le Parti intenderanno cooperare in altri settori di interesse prioritario, nel quadro di questo Accordo, esse ne faranno riferimento esplicito in protocolli aggiuntivi distinti, nei quali l'oggetto di tali accordi sara' espressamente individuato in base alle categorie comprese negli elenchi nazionali ove richiesto dalle leggi nazionali. Le parti auspicano di poter cooperare anche nel settore della produzione della difesa in base ad accordi distinti che verranno predisposti dalle competenti autorita'.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;324~accordo-art4 · fonte su Normattiva