scambio di delegazioni ufficiali delle due Parti avverra' in base al principio della reciprocita' e in base al seguenti criteri: - la Parte invitata sosterra' le spese di viaggio ed i costi degli stipendi e delle indennita' come pure dell'assicurazione sanitaria e sugli infortuni; - la Parte che invita la delegazione sosterra' i costi del trasporto locale, degli alloggi, del vitto e degli eventi culturali, ove essa possa mettere a disposizione strutture militare di livello appropriato. - la Parte che invita la deleagzione provvedera' all'assistenza sanitaria d'urgenza. La Parte invitata sosterra' i costi del rimpatrio del proprio personale arnmalato. - per tutte le attivita' che coinvolgano personale non facente parte della delegazione ufficiale, il supporto e relativi costi verranno concordati caso per caso; - per quanto attiene alle garanzie legali per il personale interessato della Parte invitata, saranno validi gli accordi internazionali in vigore, salvo accordi diversi tra le Parti manifestati con accordi tecnici specifici formulati per le attivita' comuni.
Testo vigente dal 22 novembre 2003
