1. Per ciascun prodotto, l'aliquota di base rispetto alla quale si devono operare le riduzioni successive di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e' quella effettivamente applicata nei confronti della Comunita' il giorno della conclusione dei negoziati. 2. Qualora il Libano dovesse aderire all'OMC, le aliquota applicabili alle importazioni tra le Parti sarebbero quelle consolidate in sede di OMC o le aliquote inferiori, effettivamente applicate, in vigore al momento dell'adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga omnes successiva all'adesione all'OMC, si applichera' il dazio ridotto. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta il giorno dopo la conclusione dei negoziati. 4. Le Parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il giorno della conclusione dei negoziati.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art19 · fonte su Normattiva