1. La Comunita' e il Libano evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e oneri di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Negli scambi tra la Comunita' e il Libano non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione ne' altre misure di effetto equivalente. 3. Le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente applicabili negli scambi tra il Libano e la Comunita' sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 4. La Comunita' e il Libano non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali o oneri di effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art18 · fonte su Normattiva