1. Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le Parti l'articolo XIX del GATT 1994, l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e la pertinente legislazione interna. 2. Prima di procedere, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia nella forma definita dalle norme internazionali fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che consente di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la Parte che intende prendere dette misure e' autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 3. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 4. Le misure di salvaguardia vengono notificate senza indugio al Comitato di associazione e formano oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, con l'obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art25 · fonte su Normattiva