1. Fatto salvo l'articolo 35, si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. 2. In attesa che vengano adottate le norme di cui all'articolo 35, paragrafo 2, se una Parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra Parte, ai sensi degli articoli VI e XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, puo' invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformita' dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art24 · fonte su Normattiva