Nel quadro del presente accordo, e fatti salvi gli articoli 33 e 34, la Comunita', da una parte, e il Libano, dall'altra, evitano qualsiasi restrizione alla circolazione dei capitali tra di essi e qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' o sul luogo di residenza dei loro cittadini oppure sul luogo nel quale viene investito il capitale.
Testo vigente dal 24 gennaio 2005
