Nel quadro del presente accordo, e fatti salvi gli articoli 33 e 34, la Comunita', da una parte, e il Libano, dall'altra, evitano qualsiasi restrizione alla circolazione dei capitali tra di essi e qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' o sul luogo di residenza dei loro cittadini oppure sul luogo nel quale viene investito il capitale.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art31 · fonte su Normattiva