[1]doganale

[2]1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. Esse istituiscono a tal fine un dialogo sulle questioni doganali. 2. La cooperazione riguarda in particolare:

  • a)la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci;
  • b)la possibilita' di collegare i regimi di transito della Comunita' e del Libano;
  • c)gli scambi di informazioni tra esperti e la formazione professionale;
  • d)l'assistenza tecnica eventualmente necessaria.

[3]3. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorita' amministrative delle Parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art56 · fonte su Normattiva