[1]nel settore della lotta contro le droghe illecite

[2]1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti degli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo piu' efficace dei precursori. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano sui cinque principi di base enunciati nel 1998 nella sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS). 3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione delle normative e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione; formazione di personale; ricerca nel campo della droga; prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art62 · fonte su Normattiva