1. E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. 2. Il Consiglio di associazione esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Testo vigente dal 24 gennaio 2005
