1. E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. 2. Il Consiglio di associazione esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art74 · fonte su Normattiva