[1]congiunto
[2]E' istituito un Consiglio congiunto incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio congiunto si riunisce a livello ministeriale a scadenze regolari e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze. Esso esamina tutti i problemi di rilievo inerenti all'applicazione del presente accordo, nonche' tutte le altre questioni bilaterali o internazionali di comune interesse.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
