[1]congiunto

[2]E' istituito un Consiglio congiunto incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio congiunto si riunisce a livello ministeriale a scadenze regolari e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze. Esso esamina tutti i problemi di rilievo inerenti all'applicazione del presente accordo, nonche' tutte le altre questioni bilaterali o internazionali di comune interesse.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art45 · fonte su Normattiva