[1]Politica tariffaria
[2]1. Ai prodotti originari dell'Iraq e importati nell'Unione si applica la tariffa NPF dell'Unione. Ai prodotti originari dell'Iraq e importati nell'Unione non si applicano dazi doganali che eccedano quelli applicati alle importazioni provenienti dai membri dell'OMC conformemente all'articolo I del GATT 1994. 2. Al momento dell'importazione in Iraq, i prodotti originari dell'Unione non sono gravati da dazi doganali che eccedano l'imposta del 8% per la ricostruzione, cui sono attualmente soggette le importazioni. 3. Le Parti convengono che, fino all'adesione dell'Iraq all'OMC, il livello dei dazi doganali sulle importazioni potra' essere modificato previa consultazione reciproca. 4. Se, successivamente alla firma del presente accordo, l'Iraq applica riduzioni tariffarie erga omnes alle importazioni, in particolare riduzioni derivanti dai negoziati tariffari in ambito OMC, i dazi ridotti che ne risultano si applicano alle importazioni originarie dell'Unione e sostituiscono il dazio di base o l'imposta per la ricostruzione a decorrere dalla data di applicazione delle riduzioni.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
