[1]Trasporto diretto

[2]1. Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunita' e il Sudafrica direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 3. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi attraverso altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originati possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o del Sudafrica. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando:

  • a)un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
  • b)un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente;
  • i)una descrizione esatta dei prodotti;
  • ii)la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e
  • iii)la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure
  • c)in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~protocollo-1-art12 · fonte su Normattiva