al Consiglio 1. Il quorum richiesto per ogni seduta del Consiglio e' costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, sotto riserva che i membri cosi' presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti in ciascuna delle due categorie. 2. Se il quorum definito al paragrafo 1 del presente articolo non e' raggiunto ne' durante il giorno stabilito per la sessione, ne' l'indomani, il quorum sara' costituito il terzo giorno ed i giorni successivi dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e dalla maggioranza dei membri importatori, sotto riserva che questi membri detengano la maggioranza del totale dei voti in ciascuna delle due categorie. 3. Ogni membro rappresentato in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 11 e' considerato come presente.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art13 · fonte su Normattiva