di voto al Consiglio 1. Ciascun membro dispone, per il voto, del numero di voti in suo possesso e nessun membro puo' dividere i suoi voti. Tuttavia, un membro non e' tenuto ad esprimere, nello stesso senso dei suoi voti, quelli che e' autorizzato ad utilizzare in virtu' del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Per mezzo di notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni membro esportatore puo' autorizzare ogni altro membro esportatore, ed ogni membro importatore puo' autorizzare ogni altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e esercitare il suo diritto di voto ad ogni seduta o sessione del Consiglio. 3. Un membro autorizzato da un altro membro ad utilizzare i voti che tale altro membro detiene in virtu' dell'articolo 10 utilizza questi voti in conformita' con le istruzioni di detto membro. 4. Se un membro si astiene, si riterra' che non ha utilizzato i suoi voti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art11 · fonte su Normattiva