[1]dei conti dei membri che recedono o che sono esclusi, o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento 1. Il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte contraente del presente Accordo per i seguenti motivi:
- a)non accettazione di un emendamento all'Accordo in applicazione dell' articolo 42;
- b)recesso dall'Accordo in applicazione dell'articolo 43, oppure
- c)esclusione dall'Accordo in applicazione dell'articolo 44. 2. Il Consiglio trattiene ogni contributo versato sul conto amministrativo, sul conto speciale o sul Fondo per il partenariato di Bali, da un membro che cessa di essere parte al presente Accordo.
[2]3. Un membro che ha cessato di essere parte del presente Accordo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo della liquidazione dell'Organizzazione ne' di altri averi dell'Organizzazione. Ad esso non puo' neppure essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione al termine del presente Accordo.
Testo vigente dal 29 aprile 1998
