di organizzazioni intergovernative 1. Ogni riferimento fatto nel presente Accordo a "governi" sara' considerato come essendo valido anche per la Comunita' economica europea e per ogni altra organizzazione intergovernativa avente responsabilita' per la negoziazione, la stipula e l'attuazione di accordi internazionali, in particolare accordi concernenti i prodotti di base. Di conseguenza ogni menzione nel presente Accordo della firma, ratifica, accettazione o approvazione, ovvero della notifica di applicazione provvisoria, o adesione, sara' considerata, nei casi di tali organizzazioni intergovernative, come essendo valida anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione ovvero per la notifica di applicazione provvisoria o per l'adesione di queste organizzazioni intergovernative. 2. In caso di voto su questioni di loro competenza, tali organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero totale di voti attribuibili ai loro Stati membri in conformita' con l'articolo 10. In tal caso gli Stati membri di tali oreganizzazioni intergovernative non sono autorizzate ad esercitare i loro diritti di voto individuali.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art5 · fonte su Normattiva