1. L'autorizzazione, non e' cedibile e da diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. 2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione. 3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno del due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.
Testo vigente dal 24 novembre 2003
