1. So una delle parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra parte contraente, essa puo' adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, secondo le procedure di cui all'articolo 38. 2. In caso di misure dirette contro le sovvenzioni, le parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~art35 · fonte su Normattiva