1. Nei casi di cui agli articoli 35 e 36, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 2, la parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le parti contraenti. Prima che la parte contraente in causa prenda le misure opportune, ha luogo una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione, se l'altra parte lo richiede. 2. Quando circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, che escluda un esame preventivo, la parte contraente interessata puo' applicare senza indugi, nelle situazioni di cui agli articoli 35 e 36, le misure conservative strettamente necessarie per ovviare alla situazione. 3. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Dette a misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' che si sono manifestate. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.
Testo vigente dal 9 giugno 1982
