1. Salva restando l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia, la Comunita', nel quadro delle norme comunitarie per le zone franche, e la Jugoslavia concedono il libero accesso ai rispettivi mercati ai prodotti che hanno acquisito l'origine a norma del protocollo n. 3 nella suddetta zona. 2. Esse evitano in particolare, per quanto possibile, di applicare a questi prodotti le misure che potrebbero essere indotte a prendere in applicazione degli articoli 20 e 29 o del protocollo n. 1.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~art42 · fonte su Normattiva