1. Le somme da impegnare ogni anno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, debbono essere ripartite con la massima regolarita' su tutta la durata di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo di applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente piu' elevato. 2. Le eventuali rimanenze dei fondi non impegnati alla fine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo I, potranno essere utilizzate sino ad esaurimento. In questo caso l'utilizzazione avverra' con modalita' identiche a quelle stabilite nel presente protocollo.
Testo vigente dal 9 giugno 1982
