1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo piu' regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente piu' elevato. 2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla data del 31 ottobre 1981 sara' utilizzata sino ad esaurimento, con modalita' identiche a quelle stabilite nel presente Protocollo.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
