1. Ai fini precisati all'articolo 176, e per tutta la durata di applicazione della presente convenzione, viene istituito un sistema speciale di finanziamento al quale la Comunita' destina l'importo globale di 415 milioni di ECU destinato a coprire il complesso dei suoi impegni nel quadro di questo sistema:

  • a)l'importo e' gestito dalla Commissione;
  • b)esso e' diviso in un numero di frazioni annue di pari entita' corrispondente al numero di anni di applicazione. In ciascun anno, salvo l'ultimo, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che gli e' presentata dalla Commissione, puo' autorizzare, se necessario, l'utilizzazione anticipata di un massimo del 50% della frazione fissata per l'anno successivo;
  • c)qualsiasi rimanenza esistente alla fine di ciascun anno di applicazione della presente convenzione, ad eccezione dell'ultimo, viene riportata di diritto all'anno successivo;
  • d)in caso di insufficienza delle risorse per un dato anno di applicazione, gli importi esigibili sono ridotti in conseguenza;
  • e)le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dagli elementi seguenti: - la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma della lettera b); - gli stanziamenti riportati in applicazione della lettera c). 2. Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 291 il Consiglio dei Ministri decide in merito alla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale fissato dal presente articolo.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art178 · fonte su Normattiva