1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di messa in atto della cooperazione finanziaria, potra' essere impegnato un importo complessivo di 200 milioni di unita' di conto europee (UCE) sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata la "Banca", concessi sulle sue risorse proprie. 2. L'importo di cui al paragrafo I del presente articolo utilizzato per la partecipazione al finanziamento di determinati progetti d'investimento, presentati alla Banca dalle banche o da organizzazioni di lavoro associato che hanno sede in Jugoslavia. 3. L'esame dell'ammissibilita' dei progetti e la concessione dei prestiti si effettuano secondo le modalita', condizioni e procedure stabilite dallo statuto della Banca.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~protocollo-n-2-art2 · fonte su Normattiva