I beneficiari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo della cooperazione finanziaria tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Comunita' economica europea. La Banca si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~protocollo-n-2-art7 · fonte su Normattiva