Il Marocco o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente Protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente Protocollo. La Comunita' si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
