ed attrezzature Le Parti adottano i provvedimenti che ritengono appropriati per prevenire il commercio e il deviamento di materiali e di attrezzature in vista della produzione o della fabbricazione illecite di stupefacenti e di sostanze psicotrope, ed esse cooperano a tal fine.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art13 · fonte su Normattiva