dell'Organo 1. Fatte salve le funzioni che spettano alla Commissione in virtu' dell'articolo 21 fatte salve le funzioni che spettano all'Organo ed alla Commissione in virtu' de:lla Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 cosi' come modificata e della Convenzione del 1971:
- a)se, dopo aver esaminato le informazioni di cui dispongono l'Organo, il Segretario Generale o la Commissione, o le informazioni comunicate dagli organismi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'Organo ha motivi di ritenere che non sono state conseguite le finalita' della presente Convenzione in settori di sua competenza, esso puo' invitare una Parte o delle Parti a fornire tutte le informazioni pertinenti;
- b)Per quanto riguarda gli articoli 12, 13 e 16.
- i)Dopo aver agito conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo, l'Organo puo', qualora lo ritenga necessario, domandare alla parte interessata di prendere le misure correttive che, date le circostanze, appaiono necessarie per assicurare l'esecuzione delle disposizioni degli articoli 12, 13 e 16;
- ii)Prima di agire in conformita' con il capoverso iii) in appresso, l'Organo considerera' come riservate le comunicazioni che avra' scambiato con la Parte interessata in virtu' dei capoversi precedenti;
- iii)L'Organo, qualora constati che la Parte interessata non ha preso i provvedimenti correttivi che era stata invitata a prendere in conformita' con il presente capoverso, puo' richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. Ogni rapporto pubblicato in virtu' del presente capoverso conterra' altresi' il parere della Parte interessata se quest'ultima lo richiede. 2. Ogni Parte sara' invitata a farsi rappresentare alle sessioni dell'Organo durante le quali una questione che la concerne direttamente deve essere esaminata in applicazione del presente articolo. 3. Nei casi in cui una decisione dell'Organo adottata in base al presente articolo non e' unanime, deve essere rappresentata l'opinione della minoranza. 4. Le decisioni dell'Organo in base al presente articolo debbono essere prese a maggioranza di due terzi del numero totale dei membri dell'Organo. 5. L'Organo, nell'esercizio delle funzioni che gli spettano in virtu' del capoverso a) del paragrafo 1 del presente articolo, salvaguardia la natura riservata di ogni informazione che potra' avere. 6. L'esecuzione dei trattati o degli accordi stipulati tra le Parti conformemente con le disposizioni della presente Convenzione non ricade sotto la responsabilita' che incombe all'Organo in base al presente Articolo. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle controversie tra le Parti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 32.
Testo vigente dal 15 novembre 1990
