di applicazione della Convenzione 1. L'oggetto della presente Convenzione e' di promuovere la cooperazione tra le Parti in modo tale che esse possano combattere con maggiore efficacia i vari aspetti del traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope di dimensioni internazionale. Nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della Convenzione, le Parti adottano le misure necessarie, compresi i provvedimenti legislativi e regolamentari compatibili con le disposizioni fondamentali dei loro rispettivi sistemi legislativi interni. 2. Le Parti adempiono ai loro obblighi in virtu' della presente Convenzione in maniera compatibile con i principi della parita' sovrana e dell'integrita' territoriale degli Stati, ed in virtu' del principio di non intervento negli affari interni di altri Stati. 3. Ogni Parte si astiene dall'esercitare sul territorio di un'altra Parte competenze o funzioni che sono esclusivamente riservate alle Autorita' di detta altra Parte dalla sua legislazione nazionale.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art2 · fonte su Normattiva