1. Ogni Parte puo' proporre un emendamento alla presente Convenzione. Il testo di detto emendamento e le ragioni che lo motivano sono comunicate da tale Parte al Segretario generale il quale le trasmette alle altre Parti e domanda loro se esse accettano l'emendamento proposto. Se il testo di un emendamento distribuito in tal modo non e' stato respinto da nessuna Parte nei 24 mesi successivi alla sua comunicazione, si riterra' che tale emendamento e' stato accettato e che entra in vigore per ciascuna Parte 90 giorni dopo che questa Parte avra' depositato presso il Segretario generale uno strumento che esprime il suo consenso ad essere vincolato da detto emendamento. 2. Se un emenamento e' stato respinto da una Parte, il Segretario generale inizia consultazioni con le Parti e, qualora una maggioranza lo domandi, deferisce la questione, nonche' ogni osservazione presentata dalle Parti, dinnanzi al Consiglio che puo' decidere di convocare una conferenza conformemente con il paragrafo 4 dell'articolo 62 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento risultante da tale conferenza sara' riportato per iscritto in un protocollo di emendamento. Le Parti che consentono ad essere vincolate da questo Protocollo sono tenute ad informare espressamente il Segretario Generale.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art31 · fonte su Normattiva