1. Ogni Parte puo' denunciare la presente Convenzione in ogni tempo per mezzo di notifica scritta iniviata al Segretario Generale. 2. La denuncia ha effetto per la Parte interessata un anno dopo la data alla quale la notifica sara' stata ricevuta dal Segretario generale.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art30 · fonte su Normattiva