giudiziaria reciproca 1. Le Parti si prestano reciprocamente, in conformita' con il presente articolo, la piu' vasta assistenza giudiziaria possibile per tutte le inchieste, procedimenti penali e procedure giudiziarie relative alle infrazioni stabilite conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3. 2. L'assistenza giudiziaria concessa in applicazione del presente articolo puo' essere richiesta per i seguenti fini:

  • a)raccogliere testimonianze o deposizioni,
  • b)notificare atti giudiziari;
  • c)Effettuare perquisizioni e confische;
  • d)Esaminare oggetti e visitare luoghi;
  • e)Fornire informazioni e corpi del reato;
  • f)Fornire originali o copie certificate conformi di documenti e fascicoli pertinenti, compresi estratti bancari, documenti contabili, fascicoli di societa' e documenti commerciali;
  • g)Identificare o individuare prodotti, beni, strumenti o altre cose al fine di raccogliere elementi di prova. 3. Le parti possono prestarsi tra di loro ogni altra forma di assistenza giudiziaria autorizzata dalla legislazione interna della parte richiesta. 4. Dietro richiesta, le Parti agevolano o incoraggiano nella misura compatibile con la loro legislazione e prassi interne, la presentazione o la messa a disposizione di persone, compresi i detenuti che accettano di fornire la loro partecipazione all'inchiesta o di partecipare alla procedura. 5. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per rifiutare l'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo. 6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo gli obblighi derivanti da ogni altro trattato bilaterale o multilaterale che regoli o debba regolare, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. 7. I paragrafi da 8 a 19 del presente articolo sono applicabili alle richieste effettuate conformemente al presente articolo se le Parti in questione non sono vincolate da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca. Se queste Parti sono vincolate da un trattato di questo tipo, sono applicabili le disposizioni corrispondenti di tale trattato a meno che le Parti non convengano di applicare in luogo di esse le disposizioni dei paragrafi da 8 a 19 del presente articolo. 8. Le Parti indicano un'autorita' o, se del caso, delle autorita' che hanno la responsabilita' ed il potere di rispondere alle richieste di assistenza giudiziaria o di trasmetterle alle autorita' competenti per esecuzione. L'autorita' o le autorita' designate a tal fine sono oggetto di una notifica rivolta al Segretario Generale. La trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria reciproca e di ogni comunicazione relativa avviene tra le autorita' designate dalle Parti, s'intende che la presente disposizione non pregiudica il diritto di qualunque parte di esigere che tali domande e comunicazioni le siano inviate per le vie diplomatiche e nei casi urgenti se le Parti ne convengono tramite l'OIPC/Interpol se cio' e' possibile. 9. Le richieste sono inviate per iscritto in una lingua accettabile per la Parte richiesta. La o le lingue accettabili per ciascuna Parte sono notificate al Segretario generale. In caso di urgenza e se le Parti ne convengono le richieste possono essere fatte verbalmente, ma dovranno essere immediatamente confermate per iscritto. 10. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca debbono contenere le seguenti informazioni:
  • a)la designazione dell'autorita' da cui proviene la richiesta;
  • b)L'oggetto e la natura dell'inchiesta dei procedimenti penali o della procedura giudiziaria cui si riferisce la richiesta ed il nome e le funzioni dell'autorita' che ne e' incaricata;
  • c)Un riassunto dei fatti pertinenti, salvo per le richieste inviate ai fini della notifica di atti giudiziari;
  • d)Una descrizione dell'assistenza richiesta, nonche' il dettaglio di ogni particolare procedura che la Parte richiedente vorrebbe vedere attuata;
  • e)se possibile l'identita', l'indirizzo e la nazionalita' di ogni persona interessata; nonche'
  • f)Lo scopo per il quale la testimonianza, le informazioni o le misure sono richieste. 11. La Parte richiesta puo' richiedere un supplemento di informazione qualora cio' le sembri necessario per dar seguito alla richiesta conformemente con la sua legislazione o quando cio' puo' facilitare l'espletamento della richiesta. 12. Ogni richiesta e' espletata conformemente con la legislazione della Parte richiesta e, nella misura in cui cio' non contravviene con detta legislazione, e qualora cio' sia possibile, in conformita' con le procedure specificate nella richiesta. 13. La Parte richiedente non comunica ne' utilizza le informazioni o le testimonianze fornite dalla Parte richiesta per inchieste, procedimenti penali o procedure giudiziarie diverse da quelle che sono l'oggetto della domanda, senza il consenso preliminare della Parte richiesta. 14. La Parte richiedente puo' esigere che la Parte richiesta mantenga il segreto sulla richiesta e sul suo contenuto tranne nella misura necessaria per procedere al suo espletamento. Se la Parte richiesta non puo' soddisafare da questa esigenza essa ne informa immediatamente la Parte richiedente. 15. L'assistenza giudiziaria puo' essere rifiutata:
  • a)Se la richiesta non e' effettuata in conformita' con le disposizioni del presente articolo;
  • b)Se la Parte richiesta ritiene che l'espletamento della domanda puo' pregiudicare la sua sovranita', la sua sicurezza, il suo ordine pubblico o altri interessi essenziali;
  • c)Qualora la legislazione della Parte richiesta vieterebbe alle sue Autorita' di adottare le misure richieste se si dovesse trattare di un reato analogo gia' precedentemente oggetto di un'inchiesta, di procedimenti penali o di una procedura giudiziaria nell'ambito della loro competenza;
  • d)Qualora fosse contrario all'ordinamento giuridico della Parte richiesta in materia di assistenza giudiziaria reciproca di accettare la richiesta. 16. Ogni rifiuto di assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato. 17. L'assistenza giudiziaria puo' essere differita dalla Parte richiesta per il motivo che essa potrebbe intralciare un'inchiesta, procedimenti penali o una procedura giudiziaria in corso. In tal caso la Parte richiesta consulta la Parte richiedente al fine di determinare se tale assistenza reciproca puo' ancora essere fornita alle condizioni reputate necessarie dalla Parte richiesta. 18. Un testimone, un esperto un'altra persona che acconsente a depositare una testimonianza durante una procedura o a collaborare ad un'inchiesta, a procedimenti penali o ad una procedura giudiziaria sul territorio della Parte richiedente non sara' ne' perseguito, ne' detenuto ne' punito ne' sottoposto ad alcun'altra limitazione della sua liberta' personale in detto territorio per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. Tale immunita' cessera' quando il teste, l'esperto o detta persona, dopo aver avuto, per un periodo di 15 giorni consecutivi o per ogni altro periodo conventuo dalle Parti, a decorrere dalla data alla quale sono stati ufficialmente informati che la loro presenza non era piu' richiesta dalle autorita' giudiziarie - la possibilita' di abbandonare il territorio, vi siano tuttavia rimasti volontariamente, oppure, avendolo lasciato, vi siano ritornati di loro libera volonta'. 19. Le spese ordinarie sostenute per espletare una domanda sono a carico della Parte richiesta a meno che non sia diversamente convenuto tra le Parti interessate. Qualora spese importanti o straordinarie siano o si rivelino ulteriormente necessarie per dare attuazione alla richiesta, le Parti si consulteranno per fissare le condizioni in base alle quali sara' dato segutio alla richiesta nonche' la maniera in cui le spese saranno prese a carico. 20. Le Parti prendono in considerazione, se del caso, la possibilita' di concludere accordi o intese bilaterali conformi agli obiettivi delle disposizioni del presente articolo, danno ad essi effetto pratico o li rafforzano.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art7 · fonte su Normattiva