L'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto".

Testo vigente dal 28 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~art3 · fonte su Normattiva