Art. 4 (Convenzione)
- Speciali poteri e tecniche di investigazione 1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per conferire alle proprie autorita' giudiziarie o alle altre competenti autorita' il potere di ordinare che documenti bancari, finanziari e commerciali siano messi a disposizione o siano sottoposti a sequestro al fine di porre in essere gli atti di cui agli articoli 2 e 3. Ciascuna Parte non potra' rifiutarsi di agire a norma delle disposizioni del presente articolo opponendo il segreto bancario. 2. Ciascuna Parte studia l'adozione di tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di impiegare speciali tecniche investigative che facilitino l'identificazione e il rintraccio di proventi, nonche' la raccolta delle relative prove. Le predette tecniche possono comprendere provvedimenti di monitoraggio, osservazioni, intercettazioni di telecomunicazioni, accesso a sistemi computerizzati ed ordini di produrre determinati documenti.
Testo vigente dal 28 agosto 1993
