- Mezzi giuridici di tutela Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie ad assicurare che coloro che siano interessati dalle misure di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art5 · fonte su Normattiva