Art. 5 (Convenzione)
- Mezzi giuridici di tutela Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie ad assicurare che coloro che siano interessati dalle misure di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti.
Testo vigente dal 28 agosto 1993
